(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
            Regione Toscana - n. 49 del 30 ottobre 2015) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto il titolo V della Costituzione; 
  Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z),  e  il  titolo  VI  dello
Statuto; 
  Vista la legge 7 aprile 2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni); 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la  mobilita'  del
personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di  area  vasta
dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana,  nonche'  dei
corpi e servizi di  polizia  provinciale  per  lo  svolgimento  delle
funzioni di polizia municipale); 
  Vista la legge regionale 21 marzo  2000,  n.  39  (Legge  forestale
della Toscana); 
  Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema
delle autonomie locali); 
  Vista la legge regionale  3  marzo  2015,  n.  22  (Riordino  delle
funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile  2014,  n.  56
«Disposizioni  sulle  citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle
unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali  32/2002,
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Dopo l'approvazione della l.r. 22/2015  e'  stato  dato  corso
alla sua attuazione, con la deliberazione della  Giunta  regionale  9
aprile 2015, n. 528, adottata ai sensi dell'art. 6,  comma  2,  della
legge medesima e con l'approvazione, da parte  delle  amministrazioni
interessate, degli accordi ivi previsti al punto 13 per il  personale
da trasferire alla  Regione,  formalizzati  con  deliberazione  della
Giunta  regionale   4   agosto   2015,   n.   827,   come   stabilito
dall'Osservatorio regionale  per  l'attuazione  della legge  56/2014,
istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014,
n. 807; 
    2. Detti accordi, aventi natura organizzativa,  hanno  riguardato
il personale di cui all'art. 2, commi 1  e  2,  della  l.r.  22/2015,
mentre i successivi accordi definitivi  avrebbero  dovuto  riguardare
tutto il personale in trasferimento, compreso  il  personale  di  cui
all'art. 7, comma  6,  della  medesima  l.r.  22/2015;  negli  stessi
accordi e' stato individuato anche  personale  relativo  a  ulteriori
funzioni da trasferire, sulla base di esigenze organizzative rilevate
nel confronto  tra  la  Regione  e  le  amministrazioni  interessate,
trasferimento   comunque   subordinato   alla   necessaria   modifica
normativa; 
    3. Gli accordi riguardano il trasferimento di un  elevato  numero
di unita' di personale destinato all'esercizio delle funzioni oggetto
di trasferimento, e consentono pertanto un limitato ulteriore  spazio
per l'individuazione del personale di cui all'art. 7, comma 6,  della
l.r. 22/2015, al fine del rispetto degli orientamenti  assunti  dallo
Stato,  peraltro  richiamati  nella  medesima  l.r.  22/2015,   sulla
capacita' assunzionale massima consentita alla Regione in  attuazione
del processo di riordino; 
    4. L'emanazione del d.m. semplificazione del 14  settembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2015, n. 227,  ha
determinato la necessita' di provvedere, entro il  31  ottobre  2015,
all'individuazione di tutto il personale delle  funzioni  oggetto  di
trasferimento e ad effettuare gli adempimenti posti  a  carico  della
Regione, rendendo necessario il tempestivo recepimento del  contenuto
degli  accordi  gia'  formalizzati,  peraltro  in  linea  con  quanto
previsto dalla l.r. 22/2015, e la  modifica  delle  previsioni  della
stessa l.r. 22/2015 sulle modalita' di individuazione  del  personale
di supporto di cui all'art. 7, comma  6,  della  legge  medesima;  in
questo contesto, e' necessario fissare al 1°  gennaio  2016  la  data
dalla quale far decorrere  il  trasferimento  delle  funzioni  e  del
personale; 
    5. Si rende pertanto necessario anzitutto modificare, ampliandole
nel  senso  indicato  dagli   accordi,   le   funzioni   oggetto   di
trasferimento alla Regione, includendovi sia  ulteriori  funzioni  in
materia ambientale, comprese quelle relative ai parchi  e  alle  aree
protette, sia talune funzioni attinenti al coordinamento  antincendio
boschivo, e modificare  altresi'  il  procedimento  di  trasferimento
delle funzioni in materia di agricoltura dalle unioni di comuni  alla
Regione; 
    6. Si rende inoltre necessario modificare le  disposizioni  della
l.r. 22/2015 relative  alle  funzioni  oggetto  di  trasferimento  ai
comuni capoluoghi di provincia o associati negli ambiti di dimensione
territoriale adeguata, poiche' le vigenti disposizioni non consentono
l'individuazione del personale entro  il  31  ottobre  2015,  essendo
ancora in corso e tutt'ora non concluso il  processo  di  definizione
degli accordi tra province e comuni; la modifica a tal fine  prevista
riguarda il trasferimento di tutte le funzioni in materia di  turismo
ai comuni capoluoghi di provincia, perche' le esercitino su tutto  il
territorio  provinciale,  e  il  trasferimento  delle   funzioni   di
forestazione a un'unione di comuni per provincia, perche' le eserciti
sul  territorio  gia'  di  competenza  provinciale;  resta  ferma  la
previgente disciplina nel caso in cui gli enti  procedano,  entro  la
data di entrata in vigore della  presente  legge,  ad  approvare  gli
accordi e a stipulare gli atti associativi; 
    7. E' opportuno modificare la l.r. 22/2015  anche  per  le  parti
relative all'organizzazione del  personale,  per  garantire  il  buon
funzionamento degli uffici territoriali della Regione  e  individuare
con precisione gli emolumenti spettanti al personale trasferito  fino
al rinnovo del  contratto  decentrato  di  lavoro,  disciplinando  la
costituzione dei fondi per il  salario  accessorio  e  i  conseguenti
adempimenti degli enti cedenti; 
    8. E' opportuno precisare le norme sul trasferimento dei  beni  e
delle risorse strumentali, al fine  di  consentire  la  piu'  agevole
conclusione degli accordi a cio' finalizzati; 
    9. E' necessario, nel momento in cui si approvano gli elenchi del
personale in  trasferimento  alla  Regione  previsti  dagli  accordi,
indicare puntualmente i criteri  utilizzati,  in  applicazione  della
l.r. 22/2015, anche al fine della loro successiva  applicazione,  per
consentire eventuali integrazioni nei limiti indicati dalla legge,  o
per   consentire,   con   disposizione   di    identico    contenuto,
l'individuazione in tempi celeri del personale  destinato  ai  comuni
capoluoghi e alle unioni, ovvero per consentire  alcune  integrazioni
di personale cessato e per il loro utilizzo in  via  sussidiaria  nei
trasferimenti  di  personale  dalle  unioni   alla   Regione;   altre
disposizioni  sono  preordinate  alla  modifica  del   personale   in
trasferimento, a seguito di cessazioni previste entro il 31  dicembre
2015 o di sopravvenute  cause  ostative  al  trasferimento  che,  pur
manifestatesi nel 2015, producono i loro effetti nel 2016; 
    10. Come gia' stabilito dalla l.r.  22/2015  e  in  coerenza  con
questa, la presente legge dispone sulle risorse da impiegare  per  la
spesa del personale da trasferire alla Regione; 
    11. Attesa  l'urgenza  di  provvedere  a  tutti  gli  adempimenti
successivi previsti dalla  presente  legge,  e'  necessario  disporne
l'entrata in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Toscana; 
  Approva la presente legge. 
 
                               Art. 1 
 
    Oggetto e finalita'. Modifiche all'art. 1 della l.r. 22/2015 
 
  1. Al comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22
(Riordino delle funzioni  provinciali  e  attuazione  della  legge  7
aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle  citta'  metropolitane,  sulle
province, sulle unioni e fusioni di  comuni».  Modifiche  alle  leggi
regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005,  68/2011,  65/2014)  le  parole:
«entro sei mesi dall'entrata in vigore  della  presente  legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2015».